Offanengo, 19 dicembre 2024
(Valentina Ricciuti) Il garante per la protezione dei dati personali ha multato per 8000 euro il comune di Offanengo per violazione della privacy.
Un ex dipendente ha lamentato la pubblicazione, nella sezione albo online presente sul sito istituzionale dell’ente, di tutte le deliberazioni relative alla sua persona che contenevano oltre i dati personali, anche la corrispondenza intercorsa con gli uffici comunali, lettere che indicavano l'accettazione o meno di provvedimenti, informazioni sulle ferie (inclusa la monetizzazione di parte di esse) ed altri dati sensibili (appartenenza ad una organizzazione sindacale). La pubblicazione sull’albo pretorio si era resa necessaria in seguito alla richiesta da parte dell’ex dipendente, in quel periodo dimissionario, del riconoscimento di 89 giorni di congedo ordinari non fruiti, relativi a precedenti annualità, e alle successive delibere adottate dall’amministrazione a seguito delle decisioni del tribunale a fronte del ricorso del dipendente che avevano portato al pagamento da parte del comune della somma lorda omnicomprensiva di 2.700 euro a titolo di transazione generale e novativa.
Nella sua memoria difensiva il comune di Offanengo ha dichiarato di aver agito in buona fede nella convinzione (rivelatasi poi non corretta) di rispettare la legge per la trasparenza degli atti pubblici evidenziando come si sia trattato del primo caso in assoluto di violazione e come il tutto sia successo durante i mesi dell’emergenza pandemica del covid.
Se è vero che il comune, come previsto dalla legge, è obbligato a pubblicare e aggiornare “le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento […] relativi ai dipendenti titolari di posizione organizzative; render note le determine particolari come quelle riguardanti la nomina di un avvocato nonché le transazioni quando la somma erogata ecceda la somma di mille euro".
D’altra parte e questa è il punto contestato al comune, tutti i dati sensibili dovevano essere omessi e inoltre nessun articolo di legge prevedeva la pubblicazione della ragione del contendere. Per il garante il trattamento dei dati personali effettuato dagli uffici è risultato infatti illecito in violazione degli art. 5, 6 e 9 del regolamento, nonché 2-ter del codice e, tenendo in considerazione tutte le attenuanti, la collaborazione e la buona fede ha considerato la violazione di gravità ‘media’ con la conseguenza sanzione di 8000 euro.